Fino al 31 dicembre 2026 i medici in formazione specialistica possono svolgere attività lavorative fino a 8 ore alla settimana, senza necessità di autorizzazione del Direttore della Scuola di specializzazione. Le prestazioni devono essere rese al di fuori dell’orario formativo.
Dove si può lavorare e con quali requisiti
Gli specializzandi possono operare:
- nel pubblico (SSN) e nel privato;
- in attività che richiedono la sola laurea in Medicina oppure, se richiesto, una specializzazione già conseguita.
Perché è stata introdotta la misura
L’obiettivo della disciplina è:
- favorire l’integrazione degli specializzandi nel sistema sanitario;
- colmare le carenze di personale in ambiti critici;
- accrescere l’esperienza pratica dei giovani medici;
- rafforzare il trattamento economico degli specializzandi, anche tramite l’incremento della borsa previsto a partire dal 2025.
Cosa cambia per gli specializzandi
Rispetto al passato, vengono attenuate le limitazioni al lavoro extra-formazione. In concreto:
- è possibile fare esperienza sul campo con incarichi mirati;
- c’è la possibilità di integrare il reddito, rendendo più sostenibile il percorso formativo;
- le strutture sanitarie possono contare sul contributo degli specializzandi per ridurre la pressione su reparti e servizi.
Opportunità operative
Tra le principali attività oggi accessibili:
- guardie mediche;
- attività ambulatoriali;
- collaborazioni con cliniche private;
- supporto nei reparti ospedalieri con carenze di organico.
Limiti da rispettare
- tetto massimo di 8 ore settimanali (non cumulabili su base mensile);
- attività sempre extra-orario rispetto alla formazione;
- nessun incentivo per l’esclusività.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’art. 1, comma 338, lettera a) della Legge 30/12/24 n. 207, entrata in vigore il 01/01/2025 ha modificato il comma 2 dell’art. 12 del DL 30/03/2023 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 26/05/23 n. 56), il cui testo attualmente vigente è il seguente:
2. Fino al ((31 dicembre 2026)), in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto ((dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)), i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale ((o delle strutture sanitarie private o libero-professionali)) , per un massimo di 8 ore settimanali.
Il testo tra doppia parentesi è quello modificato dall’art. 1, comma 338, lettera a) della Legge 30/12/24 n. 207, entrata in vigore il 01/01/2025.


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