rottamazione auto

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

La rottamazione dei ruoli (Rottamazione Quinquies) riguarda i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023, derivanti da:

  • liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione,
  • contributi INPS dichiarati e non pagati,
  • sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da amministrazioni statali.

Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2026 beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

L’Agente della Riscossione fornisce servizi di informazione sulla verifica preventiva dei carichi rottamabili ex art. 1 co. 85 della L. 199/2025 fruibili altresì dagli eredi del contribuente defunto, dagli amministratori di sostegno/tutori/curatori e dai legali rappresentanti di persone giuridiche.

Per verificare l’eventuale presenza di carichi definibili, è possibile:

  • chiedere, anche attraverso l’area pubblica del sito, il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).
  • accedere alla propria area riservata mediante ad esempio il c.d. SPID nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal caso, se si clicca sulla funzione dedicata alla definizione agevolata, prima di compilare l’apposito form “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;

In alternativa, il team di Professionisti del nostro studio può aiutarvi a fare le verifiche necessarie.

Potete trovare una descrizione completa della Rottamazione-Quinquies cliccando qui sotto:

Iperammortamento 2026

Iper Ammortamento 2026 2027 2028

Dal 1° gennaio 2026 cambia il panorama degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali: i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 lasciano il posto al nuovo iper-ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.

Si tratta di un’agevolazione fiscale che premia gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati e in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile, attraverso una super deduzione fiscale del costo sostenuto.

Di seguito viene schematizzata una sintesi dell’agevolazione.

Comunicazione telematica su piattaforma GSE con attestazione investimenti.

Periodo di applicazione

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Rileva la data di consegna/spedizione per acquisti e leasing, ultimazione lavori per appalti.

Meccanismo di maggiorazione

Limite massimo per periodo d’imposta: 20 Mln €

Scaglioni di maggiorazione:
• fino a 2,5 M€ → +180 %
• da 2,5 a 10 M€ → +100 %
• da 10 a 20 M€ → +50 %

Requisiti oggettivi e territoriali

Beni nuovi, materiali (allegato III-bis) o immateriali (allegato III-ter), interconnessi industria 4.0

Origine UE/SEE

Requisiti soggettivi
Beneficiari:
• Soggetti titolari di reddito d’impresa (IRPEF e IRES): imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali.
• Residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia (per soggetti non residenti).
• Imprese agricole “connesse” (attività di trasformazione e vendita dei propri prodotti agricoli), entro i limiti comunitari.

Condizioni:

• Partita IVA attiva e codice ATECO coerente con l’attività d’impresa.
• Beni destinati all’esercizio dell’attività d’impresa; in funzione pluriennale.
• Regolarità contributiva e dichiarativa (DURC, dichiarazioni IVA, bilanci).

Conservazione del beneficio e investimenti sostitutivi

In caso di cessione o trasferimento all’estero: mantenimento delle quote residue se reinvestite in beni analoghi/superiori nello stesso periodo d’imposta.

Se il reimpiego costa meno, si applica la maggiorazione sul nuovo costo.

Esclusioni
• Soggetti in stato di fallimento, concordato senza continuità, liquidazione coatta, procedure concorsuali.
• Soggetti in liquidazione volontaria o con sanzioni interdittive.
• Professionisti senza attività d’impresa, enti non commerciali (salvo esercizio abituale di attività commerciale).

Adempimenti

Decreto MIMIT e MEF (entro 30 gg dall’entrata in vigore): modalità accesso, modello comunicazione, documentazione.

Potete trovare una descrizione completa dell’agevolazione cliccando qui sotto:

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Omaggi natalizi 2025 deducibili solo con pagamenti tracciati

Rispetto allo scorso anno, la deducibilità è legata alla modalità di pagamento

Con l’arrivo del Natale molte imprese e molti professionisti fanno omaggi a clienti e dipendenti. Dal 2025 c’è una novità importante: per poter dedurre fiscalmente spese di rappresentanza e omaggi è necessario che il pagamento sia tracciabile. Quindi niente contanti: vanno bene bonifici, carte (anche via wallet come Apple/Google Pay), assegni e pagamenti tramite app/servizi che lasciano evidenza dell’operazione (es. PayPal, Satispay). Il principio vale anche per spese sostenute all’estero, salvo diverse indicazioni specifiche.

Per il resto, le regole “classiche” restano invariate:

  • Omaggi ai clienti: se il valore unitario del bene regalato allo stesso cliente non supera 50 euro, il costo è deducibile integralmente. Se supera 50 euro, l’omaggio rientra nelle spese di rappresentanza e si deduce nei limiti ordinari legati al volume dei ricavi e ai criteri di inerenza/congruità.
  • Come si calcola il valore unitario: conta il regalo nel suo complesso. Un cesto natalizio con più prodotti fa testo come un unico omaggio: se il totale supera 50 euro, scatta la disciplina delle spese di rappresentanza.
  • Beni autoprodotti: per capire se si supera la soglia dei 50 euro si guarda al valore di mercato del bene. Se il valore di mercato è oltre 50 euro, l’omaggio è spesa di rappresentanza; però, nel calcolo del limite deducibile, rileva il costo effettivo di produzione. Se il valore di mercato è entro 50 euro, il costo di produzione resta deducibile al 100%.
  • Servizi gratuiti (non beni): non beneficiano della soglia dei 50 euro; sono deducibili solo seguendo le regole generali delle spese di rappresentanza.

Sul fronte del personale dipendente:

  • Omaggi ai dipendenti: per l’impresa sono costi di lavoro e restano deducibili secondo le regole ordinarie (non soggetti al nuovo vincolo di tracciabilità previsto per gli omaggi ai clienti).
  • Cene/occasioni natalizie con dipendenti: sono deducibili entro un plafond annuo collegato al costo del personale (limite percentuale complessivo). Inoltre, trattandosi di somministrazione di alimenti e bevande, la deduzione è generalmente limitata al 75% del costo sostenuto.

In sintesi: dal 2025 attenzione massima al mezzo di pagamento (solo tracciabile), mentre soglia dei 50 euro e regole di deduzione restano quelle di sempre, con differenze tra omaggi ai clienti, beni autoprodotti, servizi e spese per i dipendenti.

Ires_Premiale

IRES PREMIALE – Riduzione dell’aliquota IRES dal 24%al 20% per il periodo d’imposta 2025

FONTE: EUTEKNE – CIRCOLARE ALLA CLIENTELA

1PREMESSA

L’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto per le imprese la c.d. “IRES premiale”, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, in presenza di determinate condizioni.

Con il DM 8.8.2025 (pubblicato sulla G.U. 18.8.2025 n. 190) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione riguarda i soggetti IRES, salvo alcune specifiche esclusioni.

Nello specifico, possono beneficiare dell’IRES premiale:

  • le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società coopera­ti­ve eu­ropee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio del­lo Stato;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto e­sclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giu­ri­dica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organiz­za­zio­ne in Italia.

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali, la riduzione dell’aliquota IRES spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.

Esclusioni

La riduzione dell’aliquota non si applica alle società ed enti che nel 2025 (soggetti “solari”):

  • sono in liquidazione ordinaria;
  • sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
  • determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari (es. tonnage tax, società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, ecc.).

Sono inoltre esclusi i soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime di contabilità semplificata.

Soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

Ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (artt. 6 – 37 del DLgs. 13/2024) spetta la riduzione dell’aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo tale modalità di determinazione del reddito assimilabile a un regime forfetario.

Per i soggetti che, aderendo al concordato preventivo biennale, optano per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del DLgs. 13/2024, la riduzione dell’aliquota IRES si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR.

3 CONDIZIONI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Per beneficiare dell’agevolazione, ferma restando l’assenza di particolari comunicazioni, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato ad apposita riserva;
  • un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti “qualificati”; gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro;
  • un incremento occupazionale e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

3.1 ACCANTONAMENTO DELL’UTILE 2024

La prima condizione richiesta consiste nell’accantonamento “ad apposita riserva” di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti “solari”).

Con un’interpretazione estensiva, l’art. 4 co. 2 del DM 8.8.2025 ha disposto che si considera accantonato “ad apposita riserva” tutto l’utile dell’esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio (es. riserva legale, statutaria, ecc.), ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti sui dividendi di cui all’art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

Utile 2023

Non è necessario che sia presente un utile 2023 ai fini dell’accesso all’agevolazione. Si tratta, infatti, solo di un parametro per definire l’ammontare minimo degli investimenti.

3.2 INVESTIMENTI IN BENI 4.0 e 5.0

Gli utili accantonati devono essere reinvestiti, per un importo minimo, in beni strumentali indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 nonché nell’art. 38 del DL 19/2024.

Beni agevolati

Gli investimenti devono riguardare l’acquisto, anche mediante leasing, di:

  • beni materiali e immateriali 4.0, indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016;
  • beni oggetto del bonus investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, con riduzione dei consumi energetici.

I suddetti beni sono agevolabili qualora siano:

  • strumentali;
  • nuovi;
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • interconnessi.

L’interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del c.d. “periodo di sorveglianza” (intervallo di tempo che decorre dal momento in cui è stato realizzato l’investimento fino al termine del quinto periodo d’imposta successivo).

Periodo di realizzazione degli investimenti

Gli investimenti rilevanti devono essere effettuati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi entro il 31.10.2026, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025, per le società e gli enti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).

A tal fine, gli investimenti rilevanti si considerano realizzati secondo le regole generali della competenza fiscale ai sensi dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

Ammontare minimo degli investimenti

L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato;
  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023;
  • 20.000,00 euro.

Si consideri, ad esempio, una Spa, con esercizio coincidente con l’anno solare, che:

  • nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000,00 euro, non distribuito per l’80% (80.000,00 euro);
  • nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000,00 euro.

L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

  • 2024: 30% di 80.000,00 euro = 24.000,00 euro;
  • 2023: 24% di 90.000,00 euro = 21.600,00 euro;
  • 20.000,00 euro.

In tal caso, l’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES è quindi di 24.000,00 euro.

3.3 INCREMENTO OCCUPAZIONALE

La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che nel 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, per i soggetti “solari”):

  • il numero di unità lavorative per anno (c.d. “ULA”) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (recante le disposizioni della super-deduzione per nuove assunzioni), in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Con riferimento al primo punto, la verifica va effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con quello medio dei 36 mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Pertanto, per i soggetti “solari”, sarà necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dall’1.12.2022 e fino al 30.11.2025.

Assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria

È inoltre richiesto che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui agli artt. 9 – 16 del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi 2024 o 2025, per i soggetti “solari”).

Fa eccezione soltanto l’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 14.9.2015 n. 148 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).

4 CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

Al ricorrere delle suddette condizioni, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti sopra indicati può essere assoggettato all’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR (pari al 24%) ridotta di 4 punti percentuali, quindi al 20%.

L’IRES premiale si applica sul reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari”, da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

L’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 è superiore a 12 mesi.

Codici tributo

L’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

4.1 RIPORTO DELLE PERDITE FACOLTATIVO

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84 del TUIR, è prevista la facoltà per i soggetti destinatari della norma agevolativa di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.

4.2 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Viene disposto che la rideterminazione dell’utile e conseguentemente del reddito relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”) in sede di attività di controllo, non determina effetti sull’utile accantonato e sulle soglie degli investimenti rilevanti.

Inoltre, la riduzione dell’aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”), in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo.

4.3 ACCONTI

Ai fini della determinazione dell’acconto IRES dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative in esame.

5 CAUSE DI DECADENZA E RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE

I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

  • qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura per­dite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
  • nel caso in cui i beni agevolati siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (c.d. “periodo di sorveglianza”).

5.1 DISTRIBUZIONE DELL’UTILE ACCANTONATO

La prima causa di decadenza si verifica quando la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024; si tratta quindi del 31.12.2026, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

Eventuali distribuzioni di utili che riducono la quota dell’utile accantonato fino alla soglia minima dell’80% non determinano la decadenza.

Compilazione di apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi

Al fine di monitorare l’ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, nonché quelli utilizzati a copertura perdite, gli importi vincolati e le loro eventuali variazioni devono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto.

Presunzione di utilizzo delle riserve

Si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle costituite o incrementate con l’utile accantonato come sopra individuato.

5.2 CESSIONE O DELOCALIZZAZIONE DEI BENI

La seconda causa di decadenza si verifica se i beni oggetto di investimento siano alternativamente:

  • dismessi;
  • ceduti a terzi;
  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (si considerano destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero i beni localizzati all’estero per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta a partire da quello di acquisizione degli stessi beni; tale periodo va ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene).

I beni non devono essere ceduti o dismessi entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento, vale a dire:

  • entro il 2030, per gli investimenti effettuati nel 2025;
  • entro il 2031, per gli investimenti effettuati nel 2026 (entro il 31.10.2026).

Investimenti sostitutivi

Per espressa disposizione normativa (art. 7 co. 3 lett. a) del DM 8.8.2025), si applica, in quanto com­patibile, l’art. 1 co. 35 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

Non viene quindi meno la fruizione dell’agevolazione se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

  • sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016;
  • attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l’interconnessione, nonché la riduzione dei consumi energetici nei casi previsti.

5.3 RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (quindi del 24% invece che del 20%), entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Il verificarsi di una causa di decadenza genera la perdita integrale del beneficio (cfr. Relazione illustrativa al DM 8.8.2025).

6 CONSOLIDATO E TRASPARENZA

Per le società che partecipano al consolidato nazionale (artt. 117 – 129 del TUIR), l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES:

  • è determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato;
  • è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Se il reddito complessivo globale è, in tutto o in parte, da assoggettare all’aliquota IRES ridotta, la società o ente controllante ha la facoltà di computare in diminuzione, fino a concorrenza della quota di reddito su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES, fermo restando quanto disposto dall’art. 84 co. 1 primo periodo del TUIR, le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta precedenti.

Le disposizioni sopra indicate si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale (artt. 130 – 142 del TUIR).

In caso di opzione per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del TUIR, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

I requisiti di accesso al beneficio, in tale ipotesi, devono quindi sussistere in capo alla società partecipata, con la conseguenza che il reddito dalla stessa prodotto viene attribuito ai soci con la “qualifica” di reddito ad aliquota IRES ridotta proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

7 OPERAZIONI STRAORDINARIE

In merito agli effetti delle operazioni straordinarie sull’IRES premiale, vengono dettate specifiche regole in modo da salvaguardare le operazioni per le quali vige il principio di neutralità fiscale, evitando di penalizzare o di favorire, nella fruizione della riduzione dell’aliquota IRES, i soggetti coinvolti in tali operazioni. In tale ottica, pur nel rispetto del principio di successione insito in tali operazioni, sono declinate le regole, sottese alla fruizione del beneficio, atte a determinare l’importo del beneficio, in linea di massima, come se le operazioni non fossero state effettuate (cfr. art. 11 del DM 8.8.2025 e Relazione illustrativa al DM).

Sulla base di tali principi, in linea generale:

  • il reddito di periodo è agevolato, al ricorrere delle condizioni di accesso da parte del dante causa, tanto in capo al dante causa quanto in capo all’avente causa che ne subentra in virtù del principio di successione;
  • l’avente causa può continuare ad effettuare gli ulteriori investimenti rilevanti per “completare” quelli che il dante causa è tenuto a effettuare;
  • qualora non tutti i soggetti coinvolti nell’operazione possano fruire della riduzione dell’aliquota IRES deve essere adottato un criterio di proporzionalità atto a individuare la quota parte del reddito prodotto dall’avente causa meritevole di fruire del beneficio;
  • il monitoraggio sulle cause di decadenza si trasferisce anche sull’avente causa.

8 CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Viene disposto che, ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

L’IRES premiale è quindi ad esempio cumulabile, nel rispetto delle condizioni previste, con:

il credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024;

il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex L. 178/2020.

CPB

Concordato preventivo biennale – Come cambia dal 2025

Modifiche del DLgs. 12.6.2025 n. 81

FONTE EUTEKNE – Circolare per la clientela

1 PREMESSA

La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, è stata modificata dal DLgs. 12.6.2025 n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Decorrenza

Il DLgs. 12.6.2025 n. 81 è in vigore dal 13.6.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134.

2 Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario

L’art. 7 del DLgs. 81/2025 abroga gli artt. 23 – 33 del DLgs. 13/2024, dedicati alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Efficacia dell’abrogazione

L’abrogazione della suddetta disciplina decorre dall’1.1.2025.

Pertanto, l’applicabilità del CPB nei confronti dei soggetti in regime forfetario è stata limitata al solo periodo d’imposta 2024.

3 Termine del 30 settembre per l’adesione al CPB

L’art. 11 del DLgs. 81/2025 posticipa il termine per aderire al concordato preventivo biennale, per i soggetti ISA:

  • al 30 settembre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Il termine precedente era fissato al 31 luglio (ovvero all’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

4 Nuove cause di esclusione e di cessazione dal CPB

L’art. 9 del DLgs. 81/2025 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale.

Queste nuove cause hanno lo scopo di legare ai fini del concordato preventivo biennale i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati, a cui tali soggetti partecipano.

Nella sostanza, se si vuole aderire al CPB, questa scelta deve essere presa da tutti, professionisti ed ente collettivo; allo stesso modo, se, a seguito dell’adesione, un socio o un associato oppure l’en­­te collettivo non applicano più il concordato, questo viene meno anche per gli altri soggetti.

4.1 Nuove Cause di esclusione

Sono esclusi dal concordato preventivo biennale i professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un’associazione professionale o a una società tra pro­fessionisti, ovvero a una società tra avvocati. L’esclusione dal concordato non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.

Sono anche escluse dal concordato preventivo biennale le associazioni professionali, le società tra professionisti, ovvero le società tra avvocati, se nei medesimi periodi d’imposta non aderiscono al concordato preventivo biennale anche tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

4.2 Nuove Cause di cessazione

Il concordato preventivo biennale cessa dal periodo d’imposta in cui:

  • il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
  • l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.

4.3 Operatività delle nuove cause di esclusione e di cessazione

Le nuove cause di esclusione e di cessazione si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025).

5 Interpretazione autentica della nozione di conferimento

Il DLgs. 13/2024 prevede quale causa di esclusione (da verificare prima dell’adesione) e di cessazione (da verificare dopo l’adesione) dal concordato preventivo biennale il compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento.

L’art. 10 del DLgs. 81/2025 dispone che le operazioni di conferimento rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda. Di conseguenza, ai fini dell’esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni.

Operatività della disposizione

La norma di interpretazione autentica consente di applicare i relativi criteri non solo al CPB 2025-2026, ma anche al CPB 2024-2025.

6 Limiti alla stima delle proposte di CPB

L’art. 14 del DLgs. 81/2025 introduce dei limiti alle proposte di reddito e del valore della produzione netta nell’ambito del concordato preventivo biennale. Questi correttivi ai meccanismi di stima del reddito e del valore della produzione sono stati integrati nel software “Il tuo ISA 2025 CPB” versione 1.0.1 dell’11.6.2025.

In particolare, le proposte rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA non possono superare i seguenti limiti da calcolare tenendo conto del reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024:

  • 10%, per soggetti ISA con punteggio pari a 10;
  • 15%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento per i diversi settori produttivi previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni sopra indicate non trovano applicazione.

7 Deduzione del costo del lavoro incrementale

Il reddito d’impresa e di lavoro autonomo che viene indicato nel modello CPB per ottenere la proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate per i periodi successivi prende a riferimento quello determinato nei quadri reddituali del modello REDDITI. Questo valore deve essere rettificato, in aumento o in diminuzione, di alcune voci espressamente indicate agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024.

Analogo procedimento va seguito durante i periodi in cui il CPB è efficace, per determinare il reddito e il valore della produzione da sottoporre effettivamente a tassazione.

Ciò premesso, l’art. 13 del DLgs. 81/2025 integra l’elenco delle voci da rettificare con la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023.

L’integrazione vale sia per il reddito di lavoro autonomo, sia per il reddito d’impresa.

Operatività della disposizione

La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.

8 Limiti all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concor­dato

L’art. 8 del DLgs. 81/2025 introduce una limitazione all’utilizzo dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.

Viene infatti previsto che le aliquote dell’imposta sostitutiva sull’incremento di reddito (applicabili nelle misure ordinarie del 10%, del 12% o del 15%, in base al punteggio ISA) possono essere applicate nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000,00 euro.

Sull’eventuale parte che supera 85.000,00 euro è applicata:

  • l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
  • l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

8.1 Società di persone e associazioni professionali

Per le società e le associazioni professionali in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000,00 euro è verificata in capo alla società o all’associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o agli associati.

8.2 Operatività della disposizione

I limiti relativi all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato si applicano a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025).

9 Omesso versamento delle imposte risultanti dal CPB

Costituisce causa di decadenza dal CPB il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale. L’omesso versamento determina decadenza quando è emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73.

Si ricorda che le cause di decadenza, ove si verifichino, determinano il venir meno del CPB per en­trambi i periodi d’imposta per i quali la proposta è stata formulata.

L’art. 15 del DLgs. 81/2025 integra la causa di decadenza relativa al mancato pagamento delle imposte, specificando che la decadenza non si verifica se il versamento delle imposte viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario.