Iperammortamento 2026

Iper Ammortamento 2026 2027 2028

Dal 1° gennaio 2026 cambia il panorama degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali: i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 lasciano il posto al nuovo iper-ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.

Si tratta di un’agevolazione fiscale che premia gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati e in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile, attraverso una super deduzione fiscale del costo sostenuto.

Di seguito viene schematizzata una sintesi dell’agevolazione.

Comunicazione telematica su piattaforma GSE con attestazione investimenti.

Periodo di applicazione

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Rileva la data di consegna/spedizione per acquisti e leasing, ultimazione lavori per appalti.

Meccanismo di maggiorazione

Limite massimo per periodo d’imposta: 20 Mln €

Scaglioni di maggiorazione:
• fino a 2,5 M€ → +180 %
• da 2,5 a 10 M€ → +100 %
• da 10 a 20 M€ → +50 %

Requisiti oggettivi e territoriali

Beni nuovi, materiali (allegato III-bis) o immateriali (allegato III-ter), interconnessi industria 4.0

Origine UE/SEE

Requisiti soggettivi
Beneficiari:
• Soggetti titolari di reddito d’impresa (IRPEF e IRES): imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali.
• Residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia (per soggetti non residenti).
• Imprese agricole “connesse” (attività di trasformazione e vendita dei propri prodotti agricoli), entro i limiti comunitari.

Condizioni:

• Partita IVA attiva e codice ATECO coerente con l’attività d’impresa.
• Beni destinati all’esercizio dell’attività d’impresa; in funzione pluriennale.
• Regolarità contributiva e dichiarativa (DURC, dichiarazioni IVA, bilanci).

Conservazione del beneficio e investimenti sostitutivi

In caso di cessione o trasferimento all’estero: mantenimento delle quote residue se reinvestite in beni analoghi/superiori nello stesso periodo d’imposta.

Se il reimpiego costa meno, si applica la maggiorazione sul nuovo costo.

Esclusioni
• Soggetti in stato di fallimento, concordato senza continuità, liquidazione coatta, procedure concorsuali.
• Soggetti in liquidazione volontaria o con sanzioni interdittive.
• Professionisti senza attività d’impresa, enti non commerciali (salvo esercizio abituale di attività commerciale).

Adempimenti

Decreto MIMIT e MEF (entro 30 gg dall’entrata in vigore): modalità accesso, modello comunicazione, documentazione.

Potete trovare una descrizione completa dell’agevolazione cliccando qui sotto:

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Omaggi natalizi 2025 deducibili solo con pagamenti tracciati

Rispetto allo scorso anno, la deducibilità è legata alla modalità di pagamento

Con l’arrivo del Natale molte imprese e molti professionisti fanno omaggi a clienti e dipendenti. Dal 2025 c’è una novità importante: per poter dedurre fiscalmente spese di rappresentanza e omaggi è necessario che il pagamento sia tracciabile. Quindi niente contanti: vanno bene bonifici, carte (anche via wallet come Apple/Google Pay), assegni e pagamenti tramite app/servizi che lasciano evidenza dell’operazione (es. PayPal, Satispay). Il principio vale anche per spese sostenute all’estero, salvo diverse indicazioni specifiche.

Per il resto, le regole “classiche” restano invariate:

  • Omaggi ai clienti: se il valore unitario del bene regalato allo stesso cliente non supera 50 euro, il costo è deducibile integralmente. Se supera 50 euro, l’omaggio rientra nelle spese di rappresentanza e si deduce nei limiti ordinari legati al volume dei ricavi e ai criteri di inerenza/congruità.
  • Come si calcola il valore unitario: conta il regalo nel suo complesso. Un cesto natalizio con più prodotti fa testo come un unico omaggio: se il totale supera 50 euro, scatta la disciplina delle spese di rappresentanza.
  • Beni autoprodotti: per capire se si supera la soglia dei 50 euro si guarda al valore di mercato del bene. Se il valore di mercato è oltre 50 euro, l’omaggio è spesa di rappresentanza; però, nel calcolo del limite deducibile, rileva il costo effettivo di produzione. Se il valore di mercato è entro 50 euro, il costo di produzione resta deducibile al 100%.
  • Servizi gratuiti (non beni): non beneficiano della soglia dei 50 euro; sono deducibili solo seguendo le regole generali delle spese di rappresentanza.

Sul fronte del personale dipendente:

  • Omaggi ai dipendenti: per l’impresa sono costi di lavoro e restano deducibili secondo le regole ordinarie (non soggetti al nuovo vincolo di tracciabilità previsto per gli omaggi ai clienti).
  • Cene/occasioni natalizie con dipendenti: sono deducibili entro un plafond annuo collegato al costo del personale (limite percentuale complessivo). Inoltre, trattandosi di somministrazione di alimenti e bevande, la deduzione è generalmente limitata al 75% del costo sostenuto.

In sintesi: dal 2025 attenzione massima al mezzo di pagamento (solo tracciabile), mentre soglia dei 50 euro e regole di deduzione restano quelle di sempre, con differenze tra omaggi ai clienti, beni autoprodotti, servizi e spese per i dipendenti.

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FATTURA PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI ANCORA IN FORMATO CARTACEO FINO AL 31 MARZO 2025

Il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 dicembre 2024, che dovrà essere convertito in legge, come ogni anno, ha previsto la proroga fino al 31 marzo 2025 dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali.

Tale misura rappresenta una deroga all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.

La proroga era stata introdotta a seguito della richiesta del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha evidenziato i rischi legati alla privacy, in particolare per il transito dei dati sensibili dei pazienti attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), in contrasto con il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea, entrato in vigore il 25 maggio 2018.

La misura si applica ai professionisti sanitari, ad esempio:

  • medici chirurghi e odontoiatri
  • psicologi
  • infermieri
  • ostetriche/i
  • tecnici sanitari di radiologia medica e di laboratorio biomedico
  • ottici
  • veterinari
  • biologi
  • tecnico audiometrista, audioprotesista, ortopedico, neurofisiopatologia, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • dietista
  • igienista dentale
  • logopedista
  • podologo
  • ortottista e assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale
  • educatore professionale
  • massofisioterapista

La normativa si applica a categorie quali aziende sanitarie, farmacie, medici e altre strutture accreditate per prestazioni sanitarie, in conformità ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

I professionisti e strutture elencati nella norma sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati per la dichiarazione dei redditi precompilata (ai sensi del decreto legislativo n. 175/2014), ma non a emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, evitando così il rischio di violazione della privacy dei pazienti.

I medici e gli altri professionisti sanitari dovranno continuare a rilasciare ai pazienti la fattura cartacea oppure inviarla in qualsiasi formato elettronico (PDF via e-mail), a condizione che non passi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Tuttavia, resta in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica e ad inoltrarla tramite SdI se il committente non è una persona fisica (ad esempio, aziende o enti pubblici).

Omaggio

Il regime fiscale degli omaggi -Imposte sui redditi, IRAP e IVA

1 PREMESSA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

2 IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.1 OMAGGI AI CLIENTI

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non su­pera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono da­ti in omag­­­­­gio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per en­tra­re al cine­ma, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappre­sen­tanza”.

Queste ultime sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mi­lio­ni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mi­lioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare ri­fe­­rimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
  • al valore di mercato del bene.

Beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è di­retta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti e­sterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):

  • al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limi­tata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
  • una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per inte­ro, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di produzione di 40,00 euro:

  • l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di de­ducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
  • ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.

Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il co­sto effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30,00 euro.

2.2 OMAGGI AI DIPENDENTI e ai soggetti assimilati

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omag­­­­­gio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secon­do le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.

Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per presta­zio­­ni di lavoro dipendente.

Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’im­po­sta 2024, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit (art. 1 co. 16 – 17 della L. 213/2023):

  • 1.000,00 euro, per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
  • 2.000,00 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Nella soglia dei fringe benefit per il periodo d’imposta 2024 è possibile includere anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento;

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.

2.3 regime dei c.d. “contribuenti minimi”

Secondo la circ. Agenzia delle En­trate 13.7.2009 n. 34, le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime dei c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, sono in­te­ramente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro.

Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rap­­­­­­­­presentanza, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008.

Tuttavia, secondo le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF, le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività, sen­za quindi distinzione in base al valore.

2.4 regime forfetario

Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nel­l’ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), poiché, in tale re­gime, il reddito imponibile è quantificato tramite l’applicazione del coefficiente di red­di­tività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel pe­riodo d’imposta. Ciò significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiti­ca­mente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.

Non sono, quindi, in alcun modo estensibili le considerazioni sopra svolte con riferimento al regi­me dei c.d. “contribuenti minimi” ex DL 98/2011.

2.5 IRAP

2.5.1 Omaggi ai clienti

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sa­pa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.

Per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate), invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.

2.5.2 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sa­pa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. colla­bo­ratori) risultano deducibili, se sono funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).

Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipo­lo­gia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo inde­ter­mi­na­to sono integralmente deducibili).

Per le società di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o colla­bo­ra­tori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano de­stinati a dipendenti a tempo in­de­terminato o lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

2.6 ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

2.6.1 Omaggi ai clienti

Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel pe­rio­­­do d’imposta.

Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti.

2.6.2 Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori

Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o col­laboratori) non è specificamente disciplinato.

Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo pro­­fes­sionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenu­ta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rap­pre­­sen­tan­za, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro au­tonomo).

Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità in capo a studi associati e associazioni tra professionisti, salvo che essi:

  • risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;
  • oppure siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o altri lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

3 IVA

Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad ecce­zio­ne dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.

3.1 Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l’IVA a monte è detraibile.

Ai fini della base imponibile, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.

3.1.1 Documentazione per la cessione

La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.

In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:

  • emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “au­to­­fat­tura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul re­gi­stro IVA delle ven­dite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tut­te le cessioni effettuate nel mese;
  • annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acqui­sto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei cor­rispettivi (art. 2 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofat­tura singola (e non anche di quella “mensile”), e non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:

  • riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • indicando “TD27” nel campo “tipo documento” (“Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa”);
  • riportando nel campo “Data” della sezione “Dati generali” la data di effettuazione dell’operazione; se si tratta di fattura riepilogativa può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese.

L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

3.1.2 Campioni gratuiti

Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

  • di modico valore;
  • appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’in­volucro che li contiene;
  • che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione pres­so gli utilizzatori, attuali e potenziali”.

3.2 Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indi­pen­­­­­­­­de­ntemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o com­mercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di be­ni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

Pertanto, l’IVA “a monte” è:

  • detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
  • indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

3.3 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qua­lifi­cati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro ces­sione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

Le medesime considerazioni valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).

Se però gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione del­l’im­­posta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

4 concessione di “buoni acquisto” (voucher)

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che con­­­sen­tono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

4.1 TRATTAMENTO AI FINI IVA

La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è contenuta negli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e 13 co. 5-bis del DPR 633/72 e si applica ai buoni emessi successivamente al 31.12.2018. Essa è stata infatti riformata dal DLgs. 141/2018 al fine di recepire le novità della direttiva 2016/1065/UE.

In base alle disposizioni richiamate, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.

Inoltre, si distingue tra:

  • buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad essi sottesa (es. natu­ra, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’e­missione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
  • buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).

4.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette

La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.

MEF

Ministero dell’Economia e delle Finanze

In arrivo la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP Il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto ‘Ristori Quater’, in corso di adozione.

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PER I FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO ISTRUTTORIE SEMPLIFICATE MA NON IMMEDIATE

Fonte: Eutekne

Nella mattinata di ieri sono arrivate le autorizzazioni da parte della Commissione Ue per le misure di aiuto introdotte dal decreto liquidità (DL 23/2020), nella forma di garanzie statali su finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia PMI.

L’aspettativa è elevata con riguardo a tutte le misure, ma la maggiore “frenesia” si concentra anzitutto sui finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia PMI, restituzione a 72 mesi, preammortamento di 24 mesi e tasso di interesse agevolato.

Una “frenesia” che discende, prima ancora che dalle garanzie e dalle condizioni di prestito, dalla legittima aspettativa di una sua rapida erogazione, in ragione del fatto che la lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che l’intervento del Fondo non solo è concesso automaticamente e senza valutazione, ma anche che il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Al netto del fatto che questa previsione normativa sembra recare con sé l’implicita sfiducia da parte dello Stato circa la capacità di tempistiche efficienti di risposta da parte del gestore del Fondo anche in presenza di una procedura automatica, la norma sposta dunque sulle banche le aspettative dei beneficiari di una rapida erogazione, caricando le medesime dei connessi “rischi operativi”, nel senso che, l’eventuale erogazione del prestito, prima del via libera definitivo da parte del gestore del Fondo, espone la banca, ove poi il via libera definitivo non dovesse arrivare per errori della banca nella valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi.

Al fine di agevolare le procedure, il MISE ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, un apposito “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lett. m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità” (https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti ) che il beneficiario può presentare al soggetto finanziatore o al Confidi.
Il modulo si compone di 8 pagine e compendia l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare.

Una istruttoria da parte della banca, seppur semplificata, resta comunque necessaria. In particolare, la banca, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta, deve:
– verificare che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione “europea” di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;
– acquisire l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l’ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a 100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto (per i richiedenti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 il bilancio e la dichiarazione possono essere sostituiti da apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 prevista nell’ambito del modulo messo a punto dal MISE);
– verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
– verificare che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

A ciò si aggiunga quanto precisato da Banca d’Italia lo scorso 10 aprile con apposita Raccomandazione, in ordine al fatto che “per quanto concerne in particolare i finanziamenti garantiti dallo Stato” le banche dovranno tenere conto “del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso”.

Difficile dunque pretendere “erogazioni immediate” da parte delle banche, senza contare che, alla gestione procedurale dei predetti rischi operativi e obblighi di valutazione dei profili di rischio, si aggiunge al momento per le banche un ulteriore rischio a procedere all’erogazione fino all’approvazione del gestore del Fondo: quello di veder rifiutata la proposta non per carenza del diritto del richiedente, ma per carenza delle risorse presenti nel Fondo, ove si verificasse una richiesta particolarmente massiccia (si veda “Le risorse stanziate non bastano per garantire i finanziamenti alle imprese” di oggi).

Difficile dunque, per lo meno fino a quando lo Stato non stanzierà risorse sufficienti, pensare e pretendere che l’erogazione da parte delle banche possa avere la fluidità e l’immediatezza che il decreto lascerebbe intendere.

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Chiariti dalla Agenzia delle Entrate gli invii delle fatture 2018

15/01/2019 | di Andrea Scaini – Fonte: Ratio.it

Seppure in modo anomalo e un po’ tardivo (ma meglio tardi che mai) l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento da ritenere definitivo per quanto concerne l’inquadramento di quelle fatture che recano data 2018, ma che sono state o che vengono spedite in questi primi giorni di gennaio 2019.
Come noto, e come riscontrato anche da alcune prese di posizione di alcuni importanti gruppi, conseguenza di una interpretazione dottrinale pubblicata su un noto quotidiano economico, stava emergendo la tendenza di richiedere che anche le fatture datate 2018 (e quindi riferite a operazioni effettuate in tale anno), ma spedite nel 2019, dovessero essere emesse in formato XML ed inviate tramite lo SdI, pena la non detraibilità dell’IVA in esse indicata.
Tale lettura estensiva della norma non era giustificata e avrebbe creato, come sta creando, non poca confusione negli operatori amministrativi.
Molto opportuno risulta, quindi, l’intervento della Agenzia delle Entrate che, con evidente intento chiarificatore e semplificativo, afferma testualmente, integrando le proprie risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito, che:
se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018 la fattura può non essere elettronica, invece, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019 la fattura deve essere emessa in formato elettronico”.
In base a tale precisazione consegue quindi che le fatture datate 2018, ancorché trasmesse nel 2019, potranno essere emesse, trasmesse, ricevute e registrate (detraendo con pieno diritto la relativa IVA) in formato analogico e non necessariamente in formato elettronico, che diviene lo standard obbligatorio solo per le fatture datate 2019.
Allo stato attuale delle cose si presenteranno pertanto tre casistiche riguardanti le fatture di acquisto datate 2018:
a) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico: tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA;
b) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato XML tramite lo SdI: tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA;
c) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018: tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di Dicembre 2018, in quanto dovrà essere detratta nella dichiarazione relativa all’anno del ricevimento.
Si ricorda infatti che il D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018 ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di detrarre l’IVA delle fatture, sia analogiche che elettroniche, ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (retroimputazione) e non più al momento di ricezione della fattura, ad eccezione dell’ultima liquidazione periodica dell’anno.
La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
Da ciò consegue che se il documento indicato nel precedente caso c) dovesse essere registrato nel corso del 2019 (tassativamente entro il 30.04.2019), la relativa IVA non potrà essere detratta nella liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.
Il chiarimento suddetto completa un po’ il quadro di questo inizio d’anno caratterizzato dall’implementazione dell’obbligo generalizzato di emissione di fattura in formato elettronico che deve concludersi con l’emanazione di una circolare ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.