Iperammortamento 2026

Iper Ammortamento 2026 2027 2028

Dal 1° gennaio 2026 cambia il panorama degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali: i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 lasciano il posto al nuovo iper-ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.

Si tratta di un’agevolazione fiscale che premia gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati e in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile, attraverso una super deduzione fiscale del costo sostenuto.

Di seguito viene schematizzata una sintesi dell’agevolazione.

Comunicazione telematica su piattaforma GSE con attestazione investimenti.

Periodo di applicazione

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Rileva la data di consegna/spedizione per acquisti e leasing, ultimazione lavori per appalti.

Meccanismo di maggiorazione

Limite massimo per periodo d’imposta: 20 Mln €

Scaglioni di maggiorazione:
• fino a 2,5 M€ → +180 %
• da 2,5 a 10 M€ → +100 %
• da 10 a 20 M€ → +50 %

Requisiti oggettivi e territoriali

Beni nuovi, materiali (allegato III-bis) o immateriali (allegato III-ter), interconnessi industria 4.0

Origine UE/SEE

Requisiti soggettivi
Beneficiari:
• Soggetti titolari di reddito d’impresa (IRPEF e IRES): imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali.
• Residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia (per soggetti non residenti).
• Imprese agricole “connesse” (attività di trasformazione e vendita dei propri prodotti agricoli), entro i limiti comunitari.

Condizioni:

• Partita IVA attiva e codice ATECO coerente con l’attività d’impresa.
• Beni destinati all’esercizio dell’attività d’impresa; in funzione pluriennale.
• Regolarità contributiva e dichiarativa (DURC, dichiarazioni IVA, bilanci).

Conservazione del beneficio e investimenti sostitutivi

In caso di cessione o trasferimento all’estero: mantenimento delle quote residue se reinvestite in beni analoghi/superiori nello stesso periodo d’imposta.

Se il reimpiego costa meno, si applica la maggiorazione sul nuovo costo.

Esclusioni
• Soggetti in stato di fallimento, concordato senza continuità, liquidazione coatta, procedure concorsuali.
• Soggetti in liquidazione volontaria o con sanzioni interdittive.
• Professionisti senza attività d’impresa, enti non commerciali (salvo esercizio abituale di attività commerciale).

Adempimenti

Decreto MIMIT e MEF (entro 30 gg dall’entrata in vigore): modalità accesso, modello comunicazione, documentazione.

Potete trovare una descrizione completa dell’agevolazione cliccando qui sotto:

Ires_Premiale

IRES PREMIALE – Riduzione dell’aliquota IRES dal 24%al 20% per il periodo d’imposta 2025

FONTE: EUTEKNE – CIRCOLARE ALLA CLIENTELA

1PREMESSA

L’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto per le imprese la c.d. “IRES premiale”, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, in presenza di determinate condizioni.

Con il DM 8.8.2025 (pubblicato sulla G.U. 18.8.2025 n. 190) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione riguarda i soggetti IRES, salvo alcune specifiche esclusioni.

Nello specifico, possono beneficiare dell’IRES premiale:

  • le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società coopera­ti­ve eu­ropee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio del­lo Stato;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto e­sclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giu­ri­dica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organiz­za­zio­ne in Italia.

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali, la riduzione dell’aliquota IRES spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.

Esclusioni

La riduzione dell’aliquota non si applica alle società ed enti che nel 2025 (soggetti “solari”):

  • sono in liquidazione ordinaria;
  • sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
  • determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari (es. tonnage tax, società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, ecc.).

Sono inoltre esclusi i soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime di contabilità semplificata.

Soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

Ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (artt. 6 – 37 del DLgs. 13/2024) spetta la riduzione dell’aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo tale modalità di determinazione del reddito assimilabile a un regime forfetario.

Per i soggetti che, aderendo al concordato preventivo biennale, optano per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del DLgs. 13/2024, la riduzione dell’aliquota IRES si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR.

3 CONDIZIONI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Per beneficiare dell’agevolazione, ferma restando l’assenza di particolari comunicazioni, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato ad apposita riserva;
  • un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti “qualificati”; gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro;
  • un incremento occupazionale e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

3.1 ACCANTONAMENTO DELL’UTILE 2024

La prima condizione richiesta consiste nell’accantonamento “ad apposita riserva” di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti “solari”).

Con un’interpretazione estensiva, l’art. 4 co. 2 del DM 8.8.2025 ha disposto che si considera accantonato “ad apposita riserva” tutto l’utile dell’esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio (es. riserva legale, statutaria, ecc.), ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti sui dividendi di cui all’art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

Utile 2023

Non è necessario che sia presente un utile 2023 ai fini dell’accesso all’agevolazione. Si tratta, infatti, solo di un parametro per definire l’ammontare minimo degli investimenti.

3.2 INVESTIMENTI IN BENI 4.0 e 5.0

Gli utili accantonati devono essere reinvestiti, per un importo minimo, in beni strumentali indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 nonché nell’art. 38 del DL 19/2024.

Beni agevolati

Gli investimenti devono riguardare l’acquisto, anche mediante leasing, di:

  • beni materiali e immateriali 4.0, indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016;
  • beni oggetto del bonus investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, con riduzione dei consumi energetici.

I suddetti beni sono agevolabili qualora siano:

  • strumentali;
  • nuovi;
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • interconnessi.

L’interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del c.d. “periodo di sorveglianza” (intervallo di tempo che decorre dal momento in cui è stato realizzato l’investimento fino al termine del quinto periodo d’imposta successivo).

Periodo di realizzazione degli investimenti

Gli investimenti rilevanti devono essere effettuati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi entro il 31.10.2026, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025, per le società e gli enti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).

A tal fine, gli investimenti rilevanti si considerano realizzati secondo le regole generali della competenza fiscale ai sensi dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

Ammontare minimo degli investimenti

L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato;
  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023;
  • 20.000,00 euro.

Si consideri, ad esempio, una Spa, con esercizio coincidente con l’anno solare, che:

  • nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000,00 euro, non distribuito per l’80% (80.000,00 euro);
  • nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000,00 euro.

L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

  • 2024: 30% di 80.000,00 euro = 24.000,00 euro;
  • 2023: 24% di 90.000,00 euro = 21.600,00 euro;
  • 20.000,00 euro.

In tal caso, l’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES è quindi di 24.000,00 euro.

3.3 INCREMENTO OCCUPAZIONALE

La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che nel 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, per i soggetti “solari”):

  • il numero di unità lavorative per anno (c.d. “ULA”) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (recante le disposizioni della super-deduzione per nuove assunzioni), in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Con riferimento al primo punto, la verifica va effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con quello medio dei 36 mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Pertanto, per i soggetti “solari”, sarà necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dall’1.12.2022 e fino al 30.11.2025.

Assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria

È inoltre richiesto che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui agli artt. 9 – 16 del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi 2024 o 2025, per i soggetti “solari”).

Fa eccezione soltanto l’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 14.9.2015 n. 148 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).

4 CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

Al ricorrere delle suddette condizioni, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti sopra indicati può essere assoggettato all’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR (pari al 24%) ridotta di 4 punti percentuali, quindi al 20%.

L’IRES premiale si applica sul reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari”, da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

L’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 è superiore a 12 mesi.

Codici tributo

L’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

4.1 RIPORTO DELLE PERDITE FACOLTATIVO

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84 del TUIR, è prevista la facoltà per i soggetti destinatari della norma agevolativa di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.

4.2 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Viene disposto che la rideterminazione dell’utile e conseguentemente del reddito relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”) in sede di attività di controllo, non determina effetti sull’utile accantonato e sulle soglie degli investimenti rilevanti.

Inoltre, la riduzione dell’aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”), in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo.

4.3 ACCONTI

Ai fini della determinazione dell’acconto IRES dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative in esame.

5 CAUSE DI DECADENZA E RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE

I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

  • qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura per­dite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
  • nel caso in cui i beni agevolati siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (c.d. “periodo di sorveglianza”).

5.1 DISTRIBUZIONE DELL’UTILE ACCANTONATO

La prima causa di decadenza si verifica quando la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024; si tratta quindi del 31.12.2026, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

Eventuali distribuzioni di utili che riducono la quota dell’utile accantonato fino alla soglia minima dell’80% non determinano la decadenza.

Compilazione di apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi

Al fine di monitorare l’ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, nonché quelli utilizzati a copertura perdite, gli importi vincolati e le loro eventuali variazioni devono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto.

Presunzione di utilizzo delle riserve

Si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle costituite o incrementate con l’utile accantonato come sopra individuato.

5.2 CESSIONE O DELOCALIZZAZIONE DEI BENI

La seconda causa di decadenza si verifica se i beni oggetto di investimento siano alternativamente:

  • dismessi;
  • ceduti a terzi;
  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (si considerano destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero i beni localizzati all’estero per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta a partire da quello di acquisizione degli stessi beni; tale periodo va ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene).

I beni non devono essere ceduti o dismessi entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento, vale a dire:

  • entro il 2030, per gli investimenti effettuati nel 2025;
  • entro il 2031, per gli investimenti effettuati nel 2026 (entro il 31.10.2026).

Investimenti sostitutivi

Per espressa disposizione normativa (art. 7 co. 3 lett. a) del DM 8.8.2025), si applica, in quanto com­patibile, l’art. 1 co. 35 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

Non viene quindi meno la fruizione dell’agevolazione se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

  • sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016;
  • attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l’interconnessione, nonché la riduzione dei consumi energetici nei casi previsti.

5.3 RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (quindi del 24% invece che del 20%), entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Il verificarsi di una causa di decadenza genera la perdita integrale del beneficio (cfr. Relazione illustrativa al DM 8.8.2025).

6 CONSOLIDATO E TRASPARENZA

Per le società che partecipano al consolidato nazionale (artt. 117 – 129 del TUIR), l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES:

  • è determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato;
  • è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Se il reddito complessivo globale è, in tutto o in parte, da assoggettare all’aliquota IRES ridotta, la società o ente controllante ha la facoltà di computare in diminuzione, fino a concorrenza della quota di reddito su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES, fermo restando quanto disposto dall’art. 84 co. 1 primo periodo del TUIR, le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta precedenti.

Le disposizioni sopra indicate si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale (artt. 130 – 142 del TUIR).

In caso di opzione per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del TUIR, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

I requisiti di accesso al beneficio, in tale ipotesi, devono quindi sussistere in capo alla società partecipata, con la conseguenza che il reddito dalla stessa prodotto viene attribuito ai soci con la “qualifica” di reddito ad aliquota IRES ridotta proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

7 OPERAZIONI STRAORDINARIE

In merito agli effetti delle operazioni straordinarie sull’IRES premiale, vengono dettate specifiche regole in modo da salvaguardare le operazioni per le quali vige il principio di neutralità fiscale, evitando di penalizzare o di favorire, nella fruizione della riduzione dell’aliquota IRES, i soggetti coinvolti in tali operazioni. In tale ottica, pur nel rispetto del principio di successione insito in tali operazioni, sono declinate le regole, sottese alla fruizione del beneficio, atte a determinare l’importo del beneficio, in linea di massima, come se le operazioni non fossero state effettuate (cfr. art. 11 del DM 8.8.2025 e Relazione illustrativa al DM).

Sulla base di tali principi, in linea generale:

  • il reddito di periodo è agevolato, al ricorrere delle condizioni di accesso da parte del dante causa, tanto in capo al dante causa quanto in capo all’avente causa che ne subentra in virtù del principio di successione;
  • l’avente causa può continuare ad effettuare gli ulteriori investimenti rilevanti per “completare” quelli che il dante causa è tenuto a effettuare;
  • qualora non tutti i soggetti coinvolti nell’operazione possano fruire della riduzione dell’aliquota IRES deve essere adottato un criterio di proporzionalità atto a individuare la quota parte del reddito prodotto dall’avente causa meritevole di fruire del beneficio;
  • il monitoraggio sulle cause di decadenza si trasferisce anche sull’avente causa.

8 CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Viene disposto che, ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

L’IRES premiale è quindi ad esempio cumulabile, nel rispetto delle condizioni previste, con:

il credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024;

il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex L. 178/2020.

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“Super deduzione” per nuove assunzioni nel 2024 – Disposizioni attuative (DM 25.6.2024)

FONTE: EUTEKNE

1 premessa

L’art. 4 del D.Lgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. D.Lgs. “Riforma IRPEF-IRES”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di de­ter­­minate condizioni.

Per l’applicazione di questa agevolazione e per maggiori informazioni, dovete contattare il vostro consulente del lavoro che ci trasmetterà il report dei dipendenti e i relativi costi agevolati.

Legge delega per la riforma fiscale

L’agevolazione:

  • dà attuazione all’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale);
  • è prevista in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle age­volazioni a favore degli operatori economici.

Disposizioni attuative

Con il DM 25.6.2024 sono state stabilite le relative disposizioni attuative.

2 soggetti beneficiari

Possono beneficiare della “super deduzione”:

  • i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
  • gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR, anche in forma associata.

Esercizio dell’attività per 365 giorni

Per fruire dell’agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29.2.2024).

In altri termini, i soggetti “solari” devono aver effettivamente esercitato l’attività nei 365 giorni antece­denti l’1.1.2024.

Sono quindi escluse le imprese costituite dal 2.1.2023.

A tal fine rileva, in linea generale, la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, l’agevolazione opera esclusivamente per le nuove assunzioni di lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.

In caso di personale impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Soggetti esclusi

Non possono accedere all’incentivo fiscale:

  • gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, non essendo titolari di reddito d’impresa;
  • le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;
  • i soggetti in regime forfetario.

3 determinazione dell’agevolazione

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo rife­ribile all’incremento occupazionale.

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione.

Rilevanza della forma contrattuale

In merito all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato rilevanti, occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato).

3.1 condizioni

Per accedere all’agevolazione, è richiesto che:

  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (al netto delle diminuzioni oc­cupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);
  • il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (senza considerare i decrementi infragruppo).

A tal fine, il DM 25.6.2024 ha disposto che:

  • rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024;
  • i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
  • rilevano per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • non rilevano i dipendenti assunti precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30.12.2023;
  • non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente.

In relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.

Operazioni straordinarie

Non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimento di azienda o rami d’azienda per effetto di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) o di cessione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 1406 c.c., sempre che il contratto sia in essere al termine del 2024.

In tali casi, quindi, i dipendenti non rilevano né per il dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) né per l’avente causa (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).

Tale sterilizzazione viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del 2024.

Viene altresì disposto che, nei suddetti casi, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2024 rileva­no sia per il dante causa che per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di la­voro.

3.2 costo rilevante

In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:

  • l’importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9 del Conto economico, come definito dall’OIC 12);
  • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al 2023.

Ad esempio, si ipotizzi che una srl assuma nel 2024 dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo pari a 100.000,00 euro e che il costo del personale dipendente nel Conto Economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000,00 euro.

In tal caso, il costo rilevante ai fini della “super deduzione” è il minore importo tra i due, vale a dire 100.000,00 euro.

Modalità di imputazione dei costi

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa.

3.3 misura della “super deduzione”

La maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%.

Pertanto, ipotizzando un costo pari a 100.000,00 euro, è possibile dedurre 120.000,00 euro (con una maggiorazione quindi di 20.000,00 euro).

Lavoratori meritevoli di maggior tutela

Nell’ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, elencate nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023.

Si tratta, ad esempio, di:

  • lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità;
  • donne con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi all’incentivo all’occupazione;
  • soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, secondo quanto previsto dal DM 25.6.2024, il costo del personale, come sopra determinato, è maggiorato di un ulteriore 10%; in tal caso, la maggiorazione sarà quindi pari al 30% (cfr. relazione illustrativa al DM).

Nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori (con maggiorazione quindi del 20% e del 30%) il costo da assumere ai fini della maggiorazione va ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeter­minato di ciascuna di esse.

4 utilizzo dell’agevolazione

L’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determina­zione del reddito d’impresa (non anche ai fini IRAP).

Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 (relativo al periodo d’imposta 2024).

5 acconti

Per espressa previsione normativa, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi do­vuto per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni in esame.

Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.

POS

Il credito d’imposta sulle commissioni bancarie sale dal 30% al 100%

Viene incrementata al 100% il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Tale agevolazione, si ricorda, spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

POS

Credito d’imposta agli esercenti per le commissioni appli­ca­­te sui pagamenti elettronici POS

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 30% delle commissioni adde­bi­tate per le transazioni effettuate mediante:
– carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
– altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.