La rottamazione dei ruoli (Rottamazione Quinquies) riguarda i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023, derivanti da:
liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione,
contributi INPS dichiarati e non pagati,
sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da amministrazioni statali.
Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2026 beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
L’Agente della Riscossione fornisce servizi di informazione sulla verifica preventiva dei carichi rottamabili ex art. 1 co. 85 della L. 199/2025 fruibili altresì dagli eredi del contribuente defunto, dagli amministratori di sostegno/tutori/curatori e dai legali rappresentanti di persone giuridiche.
Per verificare l’eventuale presenza di carichi definibili, è possibile:
chiedere, anche attraverso l’area pubblica del sito, il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).
accedere alla propria area riservata mediante ad esempio il c.d. SPID nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal caso, se si clicca sulla funzione dedicata alla definizione agevolata, prima di compilare l’apposito form “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;
In alternativa, il team di Professionisti del nostro studio può aiutarvi a fare le verifiche necessarie.
Potete trovare una descrizione completa della Rottamazione-Quinquies cliccando qui sotto:
Con la maggiorazione dello 0,4% il nuovo termine è fissato al 20 agosto
FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di Massimo NEGRO
Il decreto legge fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, contiene anche la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
I versamenti dovranno quindi essere effettuati: – entro il 21 luglio 2025 (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione; – oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni: – esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017; – dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che: – applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014; – applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); – presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.). Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).
La proroga si estende ai soggetti che: – partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; – devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi: – il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e dell’IRES; – il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF; – il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF; – il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”; – le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi; – il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.
La proroga si applica anche al versamento: – del saldo 2024 e dell’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP; – dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo era domenica), potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30 giugno 2025.
Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (cfr. messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025 per effetto della data di: – approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio 2025); – chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).
Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 132, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le Aziende sanitarie che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, i quali applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio, permane l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica al percettore e di trasmetterla in via telematica all’Agenzia stessa.
L’esonero dalla Certificazione Unica introdotto dal D.Lgs. 1/2024 è giustificato dal fatto che, dall’1.1.2024, tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico e l’Agenzia delle Entrate può quindi ricavare da esse le relative informazioni reddituali.
Tuttavia, in relazione ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), l’Azienda sanitaria che corrisponde i compensi professionali emette un apposito foglio di liquidazione (c.d. “cedolino”) che, ai sensi dell’art. 2 del DM 31.10.74, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 e quindi “tiene luogo della fattura”. Il rilascio di tali cedolini sostitutivi della fattura comporta l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2015 n. 98 e la risposta a interpello 26.8.2021 n. 558).
I compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario, non essendo documentati da una fattura elettronica, dovranno essere certificati dall’azienda all’interno della Certificazione Unica.
Con riferimento alla compilazione della Certificazione Unica 2025, in relazione ai compensi corrisposti ai suddetti medici nel 2024, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretta l’esposizione degli stessi al punto 7 della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, con l’indicazione al punto 6 del codice 25, istituito quest’anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l’indennità di maternità (stante la soppressione del precedente codice 24). Impostazione analoga deve ritenersi applicabile con riferimento ai contribuenti in regime di vantaggio, in relazione al nuovo codice 26.
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Rinvio e chiarimenti
1 Premessa
Il DL 31.3.2025 n. 39, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025 n. 75 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha rinviato il termine del 31.3.2025 per stipulare le polizze catastrofali, prevedendo che:
le piccole e micro imprese debbano stipulare le assicurazioni in questione entro il 31.12.2025;
le medie imprese debbano assicurarsi entro l’1.10.2025;
le grandi imprese debbano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
L’obbligo di assicurazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Chiarimenti ufficiali
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha diffuso l’1.4.2025 alcune FAQ con le prime indicazioni sull’operatività del DM 18/2025.
2 Soggetti
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.
3 Beni oggetto di copertura
Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
terreni e fabbricati,
impianti e macchinari,
attrezzature industriali e commerciali,
come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
4 Eventi assicurati
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:
sismi,
alluvioni,
frane,
inondazioni,
esondazioni,
come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.
5 Condizioni dei contratti
La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.
6 Termini per adempiere
I nuovi termini entro cui stipulare le polizze sono i seguenti:
per le piccole e micro imprese, il 31.12.2025;
per le medie imprese, l’1.10.2025;
per le grandi imprese, il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo. Le sanzioni si applicherebbero, quindi, dal 30.6.2025.
Per individuare le “micro”, “piccole”, “medie” e “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della direttiva della Commissione europea 17.10.2023 n. 2775.
7 Sanzioni
Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE SCARICARE LA CIRCOLARE COMPLETA QUI SOTTO
Le fatture per prestazioni sanitarie dovranno essere documentate con fattura cartacea per tutto il 2025.
L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, ha disposto la proroga per l’intero anno 2025 del divieto di fatturazione elettronica sancito dall’art. 10-bis del DL 119/2018.
Nella sua versione originaria la norma aveva previsto che il rinvio operasse soltanto fino al 31.3.2025.
Pertanto, fino al 31.12.2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo ai:
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, la cui efficacia è stata estesa all’intero anno 2025).
La misura si applica ai professionisti sanitari, ad esempio:
medici chirurghi e odontoiatri
psicologi
infermieri
ostetriche/i
tecnici sanitari di radiologia medica e di laboratorio biomedico
ottici
veterinari
biologi
tecnico audiometrista, audioprotesista, ortopedico, neurofisiopatologia, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
dietista
igienista dentale
logopedista
podologo
ortottista e assistente di oftalmologia
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
tecnico della riabilitazione psichiatrica
terapista occupazionale
educatore professionale
massofisioterapista
La normativa si applica a categorie quali aziende sanitarie, farmacie, medici e altre strutture accreditate per prestazioni sanitarie, in conformità ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
I professionisti e strutture elencati nella norma sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati per la dichiarazione dei redditiprecompilata (ai sensi del decreto legislativo n. 175/2014), ma non a emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, evitando così il rischio di violazione della privacy dei pazienti.
I medici e gli altri professionisti sanitari dovranno continuare a rilasciare ai pazienti la fattura cartacea oppure inviarla in qualsiasi formato elettronico (PDF via e-mail), a condizione che non passi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Tuttavia, resta in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica e ad inoltrarla tramite SdI se il committente non è una persona fisica (ad esempio, aziende o enti pubblici).
Si ricorda, infatti, che il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni a provati e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).
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