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ENPAM -Rinviato al 5 settembre il modello D per dichiarare i redditi libero professionali

FONTE: https://www.enpam.it/2025/rinviato-al-5-settembre-il-modello-d-per-dichiarare-i-redditi-libero-professionali/

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha rinviato al 5 settembre il termine di presentazione del modello D 2025. Medici e odontoiatri hanno quindi un mese in più per compilare e presentare alla Cassa di previdenza la dichiarazione online sui redditi da attività libero-professionale conseguiti nel 2024. Il modello D è funzionale a determinare l’importo dei contributi di Quota B da pagare.

La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte. Perciò solo in vista di quella data molti iscritti Enpam avranno a disposizione i dati utili per compilare il modello D.

Attenzione però a non oltrepassare il 5 settembre, perché il ritardo farebbe scatterebbe una sanzione di 120 euro.

È bene inoltre ricordare che nonostante la proroga per la presentazione del modello D, il termine del versamento dei contributi di Quota B resta invariato al 31 ottobre, per il saldo in unica soluzione o per il pagamento della prima rata.

CPB

Concordato preventivo biennale – Come cambia dal 2025

Modifiche del DLgs. 12.6.2025 n. 81

FONTE EUTEKNE – Circolare per la clientela

1 PREMESSA

La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, è stata modificata dal DLgs. 12.6.2025 n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Decorrenza

Il DLgs. 12.6.2025 n. 81 è in vigore dal 13.6.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134.

2 Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario

L’art. 7 del DLgs. 81/2025 abroga gli artt. 23 – 33 del DLgs. 13/2024, dedicati alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Efficacia dell’abrogazione

L’abrogazione della suddetta disciplina decorre dall’1.1.2025.

Pertanto, l’applicabilità del CPB nei confronti dei soggetti in regime forfetario è stata limitata al solo periodo d’imposta 2024.

3 Termine del 30 settembre per l’adesione al CPB

L’art. 11 del DLgs. 81/2025 posticipa il termine per aderire al concordato preventivo biennale, per i soggetti ISA:

  • al 30 settembre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Il termine precedente era fissato al 31 luglio (ovvero all’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

4 Nuove cause di esclusione e di cessazione dal CPB

L’art. 9 del DLgs. 81/2025 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale.

Queste nuove cause hanno lo scopo di legare ai fini del concordato preventivo biennale i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati, a cui tali soggetti partecipano.

Nella sostanza, se si vuole aderire al CPB, questa scelta deve essere presa da tutti, professionisti ed ente collettivo; allo stesso modo, se, a seguito dell’adesione, un socio o un associato oppure l’en­­te collettivo non applicano più il concordato, questo viene meno anche per gli altri soggetti.

4.1 Nuove Cause di esclusione

Sono esclusi dal concordato preventivo biennale i professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un’associazione professionale o a una società tra pro­fessionisti, ovvero a una società tra avvocati. L’esclusione dal concordato non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.

Sono anche escluse dal concordato preventivo biennale le associazioni professionali, le società tra professionisti, ovvero le società tra avvocati, se nei medesimi periodi d’imposta non aderiscono al concordato preventivo biennale anche tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

4.2 Nuove Cause di cessazione

Il concordato preventivo biennale cessa dal periodo d’imposta in cui:

  • il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
  • l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.

4.3 Operatività delle nuove cause di esclusione e di cessazione

Le nuove cause di esclusione e di cessazione si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025).

5 Interpretazione autentica della nozione di conferimento

Il DLgs. 13/2024 prevede quale causa di esclusione (da verificare prima dell’adesione) e di cessazione (da verificare dopo l’adesione) dal concordato preventivo biennale il compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento.

L’art. 10 del DLgs. 81/2025 dispone che le operazioni di conferimento rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda. Di conseguenza, ai fini dell’esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni.

Operatività della disposizione

La norma di interpretazione autentica consente di applicare i relativi criteri non solo al CPB 2025-2026, ma anche al CPB 2024-2025.

6 Limiti alla stima delle proposte di CPB

L’art. 14 del DLgs. 81/2025 introduce dei limiti alle proposte di reddito e del valore della produzione netta nell’ambito del concordato preventivo biennale. Questi correttivi ai meccanismi di stima del reddito e del valore della produzione sono stati integrati nel software “Il tuo ISA 2025 CPB” versione 1.0.1 dell’11.6.2025.

In particolare, le proposte rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA non possono superare i seguenti limiti da calcolare tenendo conto del reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024:

  • 10%, per soggetti ISA con punteggio pari a 10;
  • 15%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento per i diversi settori produttivi previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni sopra indicate non trovano applicazione.

7 Deduzione del costo del lavoro incrementale

Il reddito d’impresa e di lavoro autonomo che viene indicato nel modello CPB per ottenere la proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate per i periodi successivi prende a riferimento quello determinato nei quadri reddituali del modello REDDITI. Questo valore deve essere rettificato, in aumento o in diminuzione, di alcune voci espressamente indicate agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024.

Analogo procedimento va seguito durante i periodi in cui il CPB è efficace, per determinare il reddito e il valore della produzione da sottoporre effettivamente a tassazione.

Ciò premesso, l’art. 13 del DLgs. 81/2025 integra l’elenco delle voci da rettificare con la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023.

L’integrazione vale sia per il reddito di lavoro autonomo, sia per il reddito d’impresa.

Operatività della disposizione

La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.

8 Limiti all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concor­dato

L’art. 8 del DLgs. 81/2025 introduce una limitazione all’utilizzo dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.

Viene infatti previsto che le aliquote dell’imposta sostitutiva sull’incremento di reddito (applicabili nelle misure ordinarie del 10%, del 12% o del 15%, in base al punteggio ISA) possono essere applicate nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000,00 euro.

Sull’eventuale parte che supera 85.000,00 euro è applicata:

  • l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
  • l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

8.1 Società di persone e associazioni professionali

Per le società e le associazioni professionali in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000,00 euro è verificata in capo alla società o all’associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o agli associati.

8.2 Operatività della disposizione

I limiti relativi all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato si applicano a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025).

9 Omesso versamento delle imposte risultanti dal CPB

Costituisce causa di decadenza dal CPB il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale. L’omesso versamento determina decadenza quando è emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73.

Si ricorda che le cause di decadenza, ove si verifichino, determinano il venir meno del CPB per en­trambi i periodi d’imposta per i quali la proposta è stata formulata.

L’art. 15 del DLgs. 81/2025 integra la causa di decadenza relativa al mancato pagamento delle imposte, specificando che la decadenza non si verifica se il versamento delle imposte viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario.

Proroga 2025

UNICO 2025 – Slittano al 21 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari

Con la maggiorazione dello 0,4% il nuovo termine è fissato al 20 agosto

FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di Massimo NEGRO

Il decreto legge fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, contiene anche la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati:
– entro il 21 luglio 2025 (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
– oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

La proroga si estende ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e dell’IRES;
– il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
– le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.

La proroga si applica anche al versamento:
– del saldo 2024 e dell’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
– dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo era domenica), potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30 giugno 2025.

Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (cfr. messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025 per effetto della data di:
– approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio 2025);
– chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).

Cedolino ASL

Certificazioni Uniche Obbligatorie per compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario o di vantaggio

Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 132, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le Aziende sanitarie che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, i quali applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio, permane l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica al percettore e di trasmetterla in via telematica all’Agenzia stessa.

L’esonero dalla Certificazione Unica introdotto dal D.Lgs. 1/2024 è giustificato dal fatto che, dall’1.1.2024, tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico e l’Agenzia delle Entrate può quindi ricavare da esse le relative informazioni reddituali.

Tuttavia, in relazione ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), l’Azienda sanitaria che corrisponde i compensi professionali emette un apposito foglio di liquidazione (c.d. “cedolino”) che, ai sensi dell’art. 2 del DM 31.10.74, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 e quindi “tiene luogo della fattura”. Il rilascio di tali cedolini sostitutivi della fattura comporta l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2015 n. 98 e la risposta a interpello 26.8.2021 n. 558).

I compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario, non essendo documentati da una fattura elettronica, dovranno essere certificati dall’azienda all’interno della Certificazione Unica.

Con riferimento alla compilazione della Certificazione Unica 2025, in relazione ai compensi corrisposti ai suddetti medici nel 2024, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretta l’esposizione degli stessi al punto 7 della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, con l’indicazione al punto 6 del codice 25, istituito quest’anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l’indennità di maternità (stante la soppressione del precedente codice 24). Impostazione analoga deve ritenersi applicabile con riferimento ai contribuenti in regime di vantaggio, in relazione al nuovo codice 26.

assicurazione

OBBLIGO ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Rinvio e chiarimenti

1 Premessa

Il DL 31.3.2025 n. 39, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025 n. 75 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha rinviato il termine del 31.3.2025 per stipulare le polizze catastrofali, prevedendo che:

  • le piccole e micro imprese debbano stipulare le assicurazioni in questione entro il 31.12.2025;
  • le medie imprese debbano assicurarsi entro l’1.10.2025;
  • le grandi imprese debbano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

L’obbligo di assicurazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha diffuso l’1.4.2025 alcune FAQ con le prime indicazioni sull’operatività del DM 18/2025.

2 Soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.

3 Beni oggetto di copertura

Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali,

come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

4 Eventi assicurati

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

  • sismi,
  • alluvioni,
  • frane,
  • inondazioni,
  • esondazioni,

come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.

5 Condizioni dei contratti

La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

6 Termini per adempiere

I nuovi termini entro cui stipulare le polizze sono i seguenti:

  • per le piccole e micro imprese, il 31.12.2025;
  • per le medie imprese, l’1.10.2025;
  • per le grandi imprese, il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo. Le sanzioni si applicherebbero, quindi, dal 30.6.2025.

Per individuare le “micro”, “piccole”, “medie” e “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della direttiva della Commissione europea 17.10.2023 n. 2775.

7 Sanzioni

Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE SCARICARE LA CIRCOLARE COMPLETA QUI SOTTO